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Anagrafe e Stato Civile

Anagrafe - Autocertificazioni

E' cambiata la normativa sui certificati

L'Art. 15 della Legge 183/2011 ha modificato l'articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, disponendo che " le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47" (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).

La norma obbliga quindi le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi a richiedere, per i procedimenti di loro competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'Atto di Notorietà. Inoltre la richiesta e l'accettazione di certificati o atti di notorietà, da parte di una Pubblica Amministrazione, in luogo delle relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del citato D.P.R. 445/2000.

A decorrere dal 01/01/2012, pertanto, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, in regola con la vigente normativa in materia di Imposta di Bollo, potranno essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati.

Modalità per l'acquisizione d'Ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli sulle Autocertificazioni e sulle Dichiarazioni Sostitutive dell'Atto di Notorietà. (Art. 71 e 72, D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione N. 14/2011)

Gli articoli 43 e 71 del citato Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000) prevedono l'obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni di procedere alle verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato dal cittadino. Le verifiche dovranno essere effettuate, dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti, secondo le disposizioni di cui all'art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000. Nello specifico, potrà essere usato il sistema dell'attestazione di concordanza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi dell'Amministrazione che detiene stabilmente i dati.

L'Amministrazione procedente dovrà quindi inviare una nota riportante i dati forniti dal cittadino ed, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni e l'apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non concordanza della dichiarazione resa.

Le richieste di verifica avanzate dalle Pubbliche Amministrazioni dovranno altresì rispettare alcuni requisiti minimi; in particolare devono:
1. essere prodotte su carta intestata dell'Ente, munite di timbro e firma (ovvero di sottoscrizione digitale in caso di documento informatico) e riportare cognome, nome e qualifica del richiedente;
2. indicare necessariamente numero e data di protocollo.

Tali richieste potranno quindi essere trasmesse con una delle seguenti modalità:
1. (Preferibilmente) tramite l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Istituzionale;
2. In caso di temporaneo malfunzionamento del suddetto indirizzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: anagrafe @ comune.tresigallo.fe.it ;
3. tramite fax al N. 0533 607710, (in tal caso le richieste sono valide solo se è possibile assicurare la certezza della loro fonte di provenienza;);
4. a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Piazza Italia, 32 - 44039 - Tresigallo (FE).

Le richieste così pervenute saranno evase nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dalla vigente normativa.

La disposizione normativa sopra citata prevede che "le amministrazioni certificanti individuino un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti". A tal fine, nelle more dell'adozione di un eventuale apposito Regolamento che disciplini organicamente la materia, si ritiene opportuno disporre la seguente organizzazione:
il Sig. Alessandro Gilioli, responsabile dei servizi demografici, è individuato quale responsabile per la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle altre Amministrazioni procedenti.

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