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Anagrafe e Stato Civile

Autocertificazione

L'Autocertificazione

- Modello di dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà
- Modello di dichiarazione sostitutiva di Certificazione

Cos'è l'Autocertificazione
Ogni cittadino può presentare un'autocertificazione al posto dei certificati. In pratica, può presentare una dichiarazione personale attestante quanto sarebbe dovuto apparire sui certificati o sugli atti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione.
In questo caso il cittadino risparmierà sempre l'imposta di bollo (Euro 16,00).

L'Art. 15 della Legge 183/2011 ha disposto che, a decorrere dal 01/01/2012, "le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47" del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).

La norma obbliga quindi le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi a richiedere, per i procedimenti di loro competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'Atto di Notorietà. Inoltre la richiesta e l'accettazione di certificati o atti di notorietà, da parte di una Pubblica Amministrazione, in luogo delle relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del citato D.P.R. 445/2000.

A decorrere dal 01/01/2012, pertanto, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, in regola con la vigente normativa in materia di Imposta di Bollo, potranno essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Quali sono le dichiarazioni che si possono autocertificare?
E' possibile "autocertificare" le seguenti dichiarazioni e presentarle al posto dei relativi certificati:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (1)
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (2)
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

(1) Lettera così modificata dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
(2) Lettera inserita dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

ATTENZIONE
Quando si utilizza questa dichiarazione non è più necessaria l'autenticazione della firma.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
La dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio è una dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali (non compresi fra quelli delle dichiarazioni sostitutive di certifcazione) che siano a diretta conoscenza dell'interessato (per esempio la regolarità della costruzione sotto l'aspetto edilizio per l'erogazione di servizi pubblici; il possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione; ecc.).
E' possibile dichiarare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purchè il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione.
L'autentica della firma è necessaria solo se la dichiarazione deve essere presentata ad un privato. Se invece deve essere prodotta ad una pubblica amministrazione o a un esercente un pubblico servizio, si dovrà procedere in uno dei seguenti modi:
1. apposizione della firma davanti al dipendente addetto
2. allegare fotocopia non autenticata di valido documento di identità. In questo caso la documentazione può essere trasmessa anche via fax e per via telematica.

ATTENZIONE AD EFFETTUARE DICHIARAZIONI NON VERITIERE
L'Amministrazione Pubblica provvede d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. In considerazione dei gravi abusi che possono derivare dall'esercizio del diritto a presentare un'autocertificazione, il legislatore ha previsto che ogni comportamento illecito in merito alla stessa sia punito con severe sanzioni penali.

DOCUMENTAZIONE TRAMITE SEMPLICE ESIBIZIONE
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati. Quando si rivolge una istanza ad una Pubblica Amministrazione o a chi gestisce un servizio pubblico e si richiede l'esibizione di un documento d'identità non si dovrà presentare nessun certificato che contenga i dati presenti nel documento d'identità. Inoltre si può utilizzare qualsiasi documento per comprovare stati e qualità personali, ma non fatti giuridici diversi, mediante esibizione all'ufficio competente del documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione che contenga l'attestazione dei dati richiesti.
Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e siano comunque utilizzati per sostituire i certificati, il responsabile rischia sanzioni penali.

COME COMPORTARSI IN CASO DI RIFIUTO?
Si ricorda che il Pubblico Ufficiale o il funzionario di qualsiasi ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o altre forme di semplificazione, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del codice penale e rischia di essere punito per omissione o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà in primo luogo accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica. Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento, segnalando il fatto al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione.

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